STATUTO FIAVET EMILIA-ROMAGNA MARCHE ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE IMPRESE VIAGGI E TURISMO


TITOLO I – DELL’ORDINAMENTO GENERALE, DELLA DENOMINAZIONE E
DEGLI SCOPI

Art.1
È costituita, secondo le leggi vigenti, un’associazione fra le imprese italiane e internazionali, che esercitano l’attività professionale di viaggi e turismo nelle Regioni dell’Emilia Romagna e Marche con la denominazione “FIAVET EMILIAROMAGNA-MARCHE”, Associazione interregionale delle Imprese di Viaggi e Turismo. L’Associazione ha sede in Bologna, ora in Via A. Tiarini n. 22 – L’Associazione ha durata indefinita ed associa – a livello del territorio di competenza – imprese economiche legalmente autorizzate all’esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggi e Turismo.

Art. 2
L’Associazione aderisce alla Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo FIAVET – CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA di cui accetta senza riserve lo Statuto ed il Regolamento.

Art. 3

L’Associazione si propone, in via diretta a livello territoriale e per il tramite della Federazione Nazionale FIAVET – CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA a livello nazionale o sovranazionale, i seguenti scopi:

1 – rappresentare la Categoria degli Agenti di Viaggi e Turismo dell’area di competenza nei rapporti con il Governo le Istituzioni e gli Enti Amministrativi e politici locali;

2 – attuare il riconoscimento giuridico e la tutela dell’attività professionale delle Imprese di Viaggi e Turismo dell’area di competenza;

3 – stipulare i contratti collettivi e gli accordi con le Organizzazioni Sindacali per l’area di competenza, partecipando agli organismi paritetici costituiti in conformità;

4 – tutelare gli interessi delle Imprese associate nel campo politico e in quello economico, giuridico e sindacale;

5 – realizzare opera di assistenza e consulenza in favore delle Imprese Associate;

6 – svolgere ogni possibile azione per impedire concorrenza abusiva e/o sleale di imprese, di organizzazioni, di Enti pubblici e privati privi di autorizzazione per esigere il rispetto delle norme e disposizioni di legge in materia di attività turistiche;

7 – rispettare e fare rispettare i principi del Codice di Comportamento;

8 – promuovere forme di propaganda e pubblicità collettiva, nonché iniziative cooperativistiche ed economiche nell’interesse delle Imprese associate, anche con la partecipazione in Enti, Società ed organizzazioni pubbliche e private all’uopo costituite o da costituirsi;

9 – stabilire rapporti di collaborazione e di intesa con le Associazioni territoriali delle Imprese turistiche per il conseguimento di scopi comuni;

10 – promuovere e realizzare opportune iniziative per la formazione professionale e l’aggiornamento tecnico dei giovani e del personale dipendente delle Imprese di Viaggi e Turismo, in collaborazione con Enti e Istituti pubblici e privati, e con particolare riferimento agli aspetti riguardanti le nuove tecnologie introdotte o da introdurre nelle imprese al fine di un continuo miglioramento della qualità dei servizi prestati;

11 – collaborare con la pubblica amministrazione locale in ordine a progetti di legge e regolamenti riguardanti il turismo e la categoria.

TITOLO II – DEI SOCI

Art. 4
Sono Soci effettivi dell’Associazione esclusivamente le Imprese legalmente autorizzate all’esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggi e Turismo con sede operativa nel territorio di competenza dell’Associazione. L’Associazione può inoltre contemplare la possibilità di adesione di Soci Onorari e Aggregati – comunque senza diritto di voto nelle Assemblee dell’Associazione – che siano Enti, persone fisiche o Imprese rilevanti a livello territoriale o comunque strumentali al conseguimento delle finalità che
l’Associazione si propone.


Art. 5
I Soci effettivi aderiscono all’Associazione presentando domanda completa di copia della propria Autorizzazione all’esercizio e di un certificato di iscrizione C.C.I.A.A. recente nonché di tutti gli altri documenti richiesti dall’Associazione. L’organo direttivo dell’Associazione si pronuncia – nella prima riunione utile e comunque entro 30 giorni dalla data della domanda – sull’ammissione del nuovo Socio, richiedendo, in caso di ammissione, il pagamento entro 15 giorni della relativa quota associativa annuale. La durata dell’adesione all’Associazione è – di norma – annuale e s’intende per l’anno solare. Il rinnovo dell’iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo unitamente alla consegna degli eventuali ulteriori documenti che l’Associazione vorrà eventualmente richiedere. Le dimissioni da Socio vengono sottoposte all’esame del Consiglio Direttivo per il loro accoglimento. L’iscrizione all’Associazione s’intende rinnovata tacitamente di anno in anno, se non viene data disdetta almeno un mese prima della scadenza dell’anno solare con PEC, e decorre dall’anno successivo. La quota associativa viene versata tramite un sistema automatico che garantisca l’attribuzione e versamento alla Fiavet Nazionale di parte di essa ai fini dell’assolvimento da parte dell’Associazione dei propri obblighi contributivi verso la Federazione. Sia all’atto della prima iscrizione che del rinnovo, i Soci effettivi dovranno inoltre comunicare per iscritto quale dei Gruppi di Lavoro previsti dallo Statuto Federale FIAVET rappresenta il loro prevalente ambito di attività, al fine di essere inseriti nel relativo inquadramento a livello nazionale

TITOLO III – DEGLI OBBLIGHI E DELLE SANZIONI

Art. 6
L’adesione all’Associazione comporta per tutti i Soci l’obbligo di attenersi alle previsioni ed ai principi dello Statuto dell’Associazione ed al Codice di comportamento, nonché l’impegno a partecipare attivamente alle riunioni ed alle fasi della vita associativa, attenendosi alle relative decisioni ed adoperandosi per la più ampia collaborazione fra colleghi a tutti i livelli.

Art. 7
Un Socio effettivo può essere escluso dall’Associazione quando aderisca o collabori ufficialmente o di fatto con altro organismo sindacale di categoria, quando non ottemperi ai propri obblighi contributivi verso l’Associazione o quando l’Organo direttivo dell’Associazione ravveda nel comportamento del Socio gli estremi di una grave e reiterata volontà contraria alle finalità ed ai principi ispiratori dell’Associazione. E’ fatta salva ogni ipotesi di azione di responsabilità da parte dell’Associazione contro il Socio escluso il quale, con i propri comportamenti, abbia arrecato danno o causato perdite all’Associazione stessa.

TITOLO IV – DEL PATRIMONIO E DELLA GESTIONE SOCIALE

Art. 8
Il Patrimonio Sociale è formato :
a) – delle eccedenze attive delle gestioni annuali
b) – dai beni mobili ed immobili, dalle partecipazioni in Società strumentali al perseguimento degli scopi dell’Associazione e comunque dagli incrementi patrimoniali che, per qualsiasi motivo e titolo, siano acquisiti dall’Associazione.
Le operazioni straordinarie di utilizzazione e destinazione del patrimonio sociale sono di competenza del Consiglio Direttivo dell’Associazione e possono essere compiute solo in virtù di decisioni espresse dall’Assemblea dei Soci. Per l’ordinaria gestione dei fondi invece è competente la Giunta Esecutiva entro i limiti fissati dal bilancio preventivo disposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei Soci.
L’Associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione, ma non può in nessun caso procedere alla loro distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, né procedere alla distribuzione di fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO V – DEGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 9
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci
b) Il Presidente
c) Il Consiglio Direttivo
d) La Giunta Esecutiva
e) Il Collegio dei Revisori
f) Il Comitato dei Probiviri

Art. 10
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è costituita da tutti i Soci effettivi e possono parteciparvi – senza diritto di voto – i Soci onorari ed aggregati. L’Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente a mezzo di comunicazione scritta inviata con PEC con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione. Hanno diritto di voto i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun Socio può inoltre essere portatore del voto di non più di un altro Socio per delega.

Art.11
L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria dei Soci deve essere riunita almeno una volta nell’anno entro il 30 Giugno per:
a) deliberare sulla politica generale dell’Associazione, fissando le linee programmatiche per il Consiglio Direttivo;
b) conoscere la relazione del Presidente, della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori e deliberare in proposito;
c) approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e il bilancio preventivo dell’esercizio in corso;
d) discutere ed eventualmente approvare gli schemi di risoluzione e le mozioni da esprimere nel Congresso nazionale FIAVET;
e) provvedere ogni cinque anni, con cadenza pari a quella dell’elezione delle cariche federali FIAVET, all’elezione del Presidente e degli organi dell’Associazione. Hanno diritto ad essere candidati alla carica di Presidente dell’Associazione tutti i Soci effettivi nella persona del titolare o del legale rappresentante.
f) provvedere ogni cinque anni, con cadenza pari a quella delle elezione delle cariche federali FIAVET, all’elezione dei Consiglieri Nazionali nel numero stabilito dallo Statuto Federale. L’ Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione quando vi partecipi almeno la metà degli Associati, sia in persona, sia per delega ad altro Socio; in seconda convocazione è valida con qualsiasi numero di Soci. L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure a richiesta di almeno un terzo dei Soci. Sono di esclusiva competenza dell’Assemblea convocata e riunita in sessione Straordinaria, le deliberazioni circa lo scioglimento, la liquidazione e la trasformazione
dell’Associazione, nonché le relative modifiche da apportare allo statuto sociale. Per l’Assemblea Straordinaria che ha per oggetto lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione è necessaria, in prima convocazione, la partecipazione personale o per delega ad altro Socio di almeno due terzi degli associati e in seconda convocazione, del 50% più uno degli Associati. In tutti gli altri casi di Assemblea straordinaria è necessaria, in prima convocazione, la partecipazione personale o per delega ad altro
Socio di almeno il 50% più uno degli Associati; in seconda convocazione l’Assemblea è valida con qualsiasi numero di soci presenti o rappresentati. Per ogni sessione l’Assemblea nomina un Presidente ed un Segretario fra i Soci presenti. Il Presidente presiede la riunione e firma con il Segretario il relativo verbale.

Art.11 Bis
Le adunanze dell’Assemblea ordinaria, inclusa quella elettiva, e del Consiglio possono tenersi, oltre che di presenza, anche in videoconferenza registrata, a condizione che:
a) possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità degli aventi diritto a partecipare, intervenuti in proprio o rappresentati per delega e sia stata verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
b) vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l’esercizio del diritto di intervento alla trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, l’esercizio del diritto di voto, nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
c) venga consentito al Presidente dell’adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
L’opzione di convocazione della seduta di presenza o in videoconferenza spetta al Presidente, ove l’Assemblea o il Consiglio non abbiano deliberato precedentemente a riguardo, ovvero non pervenga, nei 3 giorni successivi all’invio della convocazione, richiesta di cambio della modalità di svolgimento della seduta da almeno la maggioranza dei Soci Effettivi o dei Consiglieri. L’avviso di convocazione deve contenere le modalità di collegamento da remoto. L’assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell’assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante. Oltre alla verbalizzazione cartacea, in forma sintetica, verrà conservata la registrazione della videoconferenza. Anche le adunanze della Giunta, del Collegio dei Revisori e del Comitato dei Probiviri potranno essere tenute, oltre che di presenza, anche in video conferenza, secondo le modalità disciplinate con delibera degli Organi stessi, garantendo il diritto di partecipazione agli aventi diritto, l’effettività dell’esercizio del diritto di intervento e di voto, e la completezza della verbalizzazione.

Art. 12
Il Presidente rappresenta l’unità e le istanze dell’Associazione e dei Soci tutti. Il suo mandato è quinquennale. Egli viene indicato dall’Associazione quale rappresentante in seno al Consiglio Nazionale della Federazione. A lui competono i poteri di rappresentanza legale attiva e passiva dell’Associazione. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva dell’Associazione. Convoca – anche sentito il Consiglio Direttivo – le riunioni dell’Assemblea dei Soci. La sua carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione. In caso di impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario. In caso di sue dimissioni, all’uopo notificate al Vice Presidente Vicario, o di sua morte, o di altro impedimento che possa prolungarsi nel tempo, il Consiglio Direttivo dà mandato al Vice Presidente Vicario di attivare, anche in deroga ai termini ordinari, tutte le procedure necessarie per l’elezione – entro 60 giorni – del nuovo Presidente che resterà in carica fino ad esaurimento del mandato quinquennale.

Art. 13
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 7 consiglieri fino ad un massimo di 19 consiglieri compreso il Presidente. Il Consiglio direttivo dell’Associazione è eletto di norma a voto palese e a scrutinio segreto su richiesta dell’Assemblea. Ciascun Socio può inoltre essere portatore del voto di non più di un altro Socio per delega. Le candidature dei soci effettivi possono essere presentate con PEC alla Segreteria dell’Associazione fino a 7 giorni prima della data nella quale è convocata l’Assemblea elettiva in prima convocazione di cui all’art. 11-ter. Viene eletto consigliere il primo votato per ogni provincia, sulla base della seguente ripartizione territoriale:

  • Dieci consiglieri, uno per ogni provincia dell’Emilia-Romagna e la citta di Imola.
  • Due consiglieri per l’intero territorio delle Marche ·
  • Un consigliere per il territorio della Repubblica di San Marino.

Qualora non vi siano candidature in uno o più dei suddetti territori, il Presidente potrà procedere, su conforme parere del Consiglio direttivo, a successive cooptazioni, dando priorità al principio della rappresentanza territoriale. Il presidente potrà procedere a ulteriori cooptazioni fino al raggiungimento del numero massimo dei componenti previsto dal primo comma.
Il Consiglio Direttivo è l’organo normativo dell’Associazione. Assolve le funzioni di rappresentanza e di espressione della volontà dell’Assemblea dei Soci in tutti i campi dell’attività dell’Associazione.
Il mandato del Consiglio Direttivo è quinquennale e, in caso di dimissioni o morte di uno o più membri, si procede alla loro sostituzione sino ad esaurimento del mandato quinquennale seguendo l’ordine dei voti riportato nell’ultima Assemblea dei Soci elettiva. Le sue riunioni vengono convocate e presiedute dal Presidente dell’Associazione

Art. 14
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione compete di:
a) fissare le linee politiche ed il programma dell’azione dell’Associazione sulla base dei deliberati dell’Assemblea dei Soci;
b) esaminare e approvare gli schemi di Risoluzione da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
c) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
d) nominare eventuali soci onorari;
e) approvare e se necessario aggiornare il Regolamento dell’Associazione;
f) accettare o respingere con motivazione le domande di adesione all’Associazione presentate da aspiranti soci;
g) su richiesta del Presidente deliberare in merito all’eventuale revoca di uno o più membri della Giunta esecutiva;
h) convocare, dandone incarico al Presidente, le Assemblee dei Soci fissandone, se necessario, l’ordine del giorno;
i) indicare – secondo le previsioni dello Statuto federale – i nominativi dei propri candidati per la carica di Presidente e per le altre cariche della Federazione Nazionale;
j) richiedere l’inserimento di argomenti all’ordine del giorno del Consiglio Nazionale ed all’Assemblea dei delegati della Federazione.

Art.15
La Giunta Esecutiva è composta da 5 componenti, già membri del Consiglio Direttivo compreso il Presidente, e costituisce l’organo collegiale di direzione dell’Associazione. Essa esercita, con l’ausilio della Segreteria dell’Associazione, tutti i compiti dell’ordinaria amministrazione compresi quelli che, per la loro urgenza, non consentano di essere sottoposti all’esame preventivo del Consiglio Direttivo, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente e con l’obbligo di riferirne nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo stesso. I membri della Giunta Esecutiva sono componenti del Consiglio Direttivo e vengono nominati direttamente dal Presidente dell’Associazione il quale può procedere alla loro revoca e sostituzione solo su parere conforme del Consiglio Direttivo. Tra essi il Presidente nomina il Tesoriere e due Vice-presidente, di cui uno Vicario. Un Vice-presidente potrà essere scelto tra i consiglieri rappresentanti del territorio delle Marche, qualora non sia stato già eletto presidente o ricopra altro incarico. La durata del mandato è quinquennale e, in caso di dimissioni o morte di uno o più membri, il Presidente procede alla sostituzione fino a scadenza del mandato stesso

Art. 16
Alla Giunta Esecutiva dell’Associazione compete di:
a) proporre gli schemi di Risoluzione all’esame ed all’approvazione del Consiglio Direttivo;
b) proporre il bilancio preventivo all’approvazione del Consiglio Direttivo;
c) predisporre la relazione tecnica sul bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 17
Il Collegio dei Revisori dell’Associazione è composto fino ad un massimo di tre membri ed è nominato dall’Assemblea dei Soci. Il Collegio dei revisori dell’Associazione è eletto di norma a voto palese e a scrutinio segreto su richiesta dell’Assemblea. Ciascun Socio può inoltre essere portatore del voto di non più di un altro Socio per delega. Le candidature dei soci effettivi a membri del Collegio dei Revisori devono essere presentate alla Segreteria dell’Associazione fino al giorno precedente nel quale è convocata l’Assemblea elettiva in prima convocazione di cui all’articolo 11-ter. Al Collegio dei Revisori compete il compito di esaminare la gestione amministrativa dell’Associazione in ogni suo aspetto riferendone – con analisi critica – all’Assemblea dei Soci almeno una volta l’anno. Il Collegio può prendere visione di tutti i conti e documenti contabili dell’Associazione. La carica di membro del Collegio dei Revisori è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione. Il mandato è quinquennale e, in caso di impedimento, dimissioni o morte di uno o più dei suoi membri, si procede alla sostituzione seguendo l’ordine dei voti riportati nell’ultima Assemblea elettiva dei soci.

Art. 18
Il Comitato dei Probiviri dell’Associazione è composto fino ad un massimo di tre membri ed è nominato dall’Assemblea dei Soci con particolare riguardo all’esperienza ed al giudizio personale e professionale dei candidati. Il Comitato dei Probiviri dell’Associazione è eletto di norma a voto palese e a scrutinio segreto su richiesta dell’Assemblea Ciascun Socio può inoltre essere portatore del voto di non più di un
altro Socio per delega. Le candidature dei soci effettivi a membri del Comitato dei Probiviri devono essere presentate alla Segreteria dell’Associazione fino al giorno precedente nel quale è convocata l’Assemblea elettiva in prima convocazione di cui all’articolo 11-ter. Al Comitato dei Probiviri sono affidati l’esame e la risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte tra i Soci oppure tra questi e l’Associazione. L’incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell’Associazione. I Probiviri possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni di Consiglio Direttivo. Il mandato è quinquennale e, in caso di impedimento, dimissioni o morte di uno o più dei suoi membri, si procede alla sostituzione seguendo l’ordine dei voti riportati nell’ultima Assemblea elettiva dei Soci.

Art. 19
Il Presidente della Federazione, personalmente o a mezzo di proprio delegato, ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, a tutte le riunioni degli organi dell’Associazione.

TITOLO VI – DELLE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 20
Sono a carico dell’Associazione gli oneri relativi al funzionamento dei propri uffici ed alle prestazioni derivanti dal proprio compito associativo sul piano regionale. Tutte le cariche sono gratuite. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di riconoscere rimborsi di spese per gli incarichi – anche specifici – affidati nell’interesse dell’Associazione. Il Socio dell’Associazione che perda tale qualifica, decade immediatamente da qualsiasi carica ricoperta nell’ambito e per mandato dell’Associazione stessa. Presso la sede dell’Associazione è istituita la Segreteria dell’Associazione.

Art.21
Lo Statuto dell’Associazione deve essere conforme ai principi e alle norme dello Statuto Federale. In caso di modifiche di quest’ultimo, l’Associazione dovrà provvedere entro il termine di 120 giorni a modificare il presente Statuto in maniera da renderlo conforme. Qualora l’Associazione non vi provveda nel termine suindicato, il Presidente della Federazione avrà facoltà, sentito il Consiglio Nazionale e salva l’applicazione
dell’Art. 9 dello Statuto Federale, di nominare un commissario “ad acta” che avrà il potere di convocare l’Assemblea Straordinaria dell’Associazione e di porre in essere gli eventuali ulteriori adempimenti necessari per la modifica dello Statuto.

Art. 22
Il Presidente della Federazione, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 9 dello Statuto Federale, può deliberare, su conforme parere del Consiglio Nazionale il commissariamento dell’Associazione nei seguenti casi:
a) quando l’Associazione adotti una linea politica e sindacale palesemente difforme da quella deliberata dai competenti organi della Fiavet;
b) in caso di morosità persistente nel pagamento del contributo o di altri adempimenti amministrativi.
La procedura di commissariamento è regolata dall’Articolo 10 dello Statuto Federale. Il provvedimento di commissariamento comporta la decadenza di tutti gli organi direttivi dell’Associazione commissariata e l’assunzione da parte del Commissario di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione fino all’elezione dei nuovi organi.

Art. 23
1 – L’Associazione può sciogliersi quando si sia reso impossibile il raggiungimento degli scopi associativi o quando almeno due terzi degli associati, riuniti in Assemblea Straordinaria, esprimano voto favorevole allo scioglimento.
2 – lo scioglimento dell’associazione può anche essere deciso sempre con le modalità di cui al comma 1, qualora venga approvato lo scioglimento della Federazione Nazionale o venga meno l’autonomia degli organi e di gestione a seguito di accorpamento presso altra federazione o confederazione sindacale.
3 – nei casi sopra indicati, l’associazione potrà decidere, sempre con le modalità del 1° comma, di costituirsi quale “associazione sindacale autonoma degli agenti di viaggio dell’Emilia-Romagna-marche” con altra denominazione o marchio.
4 – in caso di scioglimento di cui al 2 comma e della decisione di costituirsi in “associazione sindacale autonoma” di cui al comma 3, il patrimonio esistente viene devoluto all’istituenda nuova associazione, previa liquidazione di ogni impegno finanziario

NORMA TRANSITORIA
L’Associazione FIAVET EMILIA-ROMAGNA-MARCHE adegua il proprio Statuto alle previsioni dello Statuto Quadro Federale entro il termine di 60 giorni dalla data di approvazione di quest’ultimo da parte del Consiglio Nazionale FIAVET. Per l’adeguamento delle cariche alla cadenza triennale prevista dallo Statuto federale, l’Associazione FIAVET EMILIA-ROMAGNA-MARCHE procede ad elezioni delle cariche con scadenza del mandato pari a quella delle cariche federali ovvero a prorogare il mandato delle cariche in essere fino a tale scadenza. Le modifiche apportate allo Statuto entrano in vigore con l’approvazione da parte dell’Assemblea Straordinaria

APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI IL 21 MARZO 2003.

MODIFICATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 2 APRILE 2011 per quanto riguarda l’art. 23 2,3,4, comma.

MODIFICATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDIANARIA DEL 8 GIUGNO 2021 PER QUANTO RIGUARDA GLI ARTICOLI: 2, 3, 5, 10, 11, 11 BIS, 11 TER 12, 13, 15, 17, 18